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Attestato di iscrizione anagrafica per cittadini comunitari

Tutti i cittadini dell'Unione Europea hanno il diritto di entrare e soggiornare liberamente in Italia o in un altro Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, con modalità differenti a seconda che il periodo di soggiorno sia di durata inferiore o superiore a tre mesi. Il diritto di ingresso e di soggiorno può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza. Nelle suddette ipotesi è adottato un provvedimento di allontanamento, che può essere emesso anche per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno.
L'attestato di soggiorno è il documento che attesta il diritto del cittadino comunitario di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi. Sostituisce il permesso di soggiorno o carta di soggiorno.

Per soggiorni di durata inferiore a tre mesi non è necessaria alcuna formalità.

1)    Attestato di iscrizione anagrafica:

I cittadini dell'Unione Europea iscritti all'Anagrafe da meno di 5 anni, in possesso dei requisiti di soggiorno, possono chiedere il rilascio di un'attestazione di iscrizione anagrafica. Il D. Lgs. n. 30/2007 si applica anche ai cittadini appartenenti ai seguenti Stati: Islanda, Liechteinstein, Norvegia, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano.
L'attestazione è un documento che dimostra l'avvenuto adempimento dell'obbligo d'iscriversi all'Anagrafe previsto dalla legge per i Cittadini dell'Unione Europea che soggiornano in Italia per un periodo superiore a 3 mesi. L'attestazione può essere richiesta contestualmente all'apertura della pratica di iscrizione anagrafica oppure in un momento successivo.


2) Attestazione di soggiorno permanente:

l'attestato permanente conferma il diritto a soggiornare in modo permanente nel paese senza particolari condizioni.
Può rivelarsi un utile strumento per l'adempimento di formalità amministrative o nei rapporti con le autorità che non possono più chiedere di dimostrare che si ha un lavoro, che si dispone di risorse sufficienti, di un'assicurazione sanitaria, ecc.
I cittadini comunitari o ad essi equiparati che hanno soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale acquisiscono il diritto di soggiorno permanente.
Ai fini del calcolo dei cinque anni, va considerato anche il periodo di soggiorno regolare precedente l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
La continuità di soggiorno non viene interrotta da:
- assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno;
- assenze di durata superiore a sei mesi per l'assolvimento degli obblighi militari;
- assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattie gravi, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
Il diritto di soggiorno permanente si perde, invece, in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

Costi:

Sia per l'attestato di iscrizione anagrafica che per l'attestazione permanente occorrono 2 marche da bollo una per la domanda e una per l'attestato.

Cosa presentare:

-       Modello richiesta attestazione

-       documento di identità in corso di validità;

-       documentazione inerente i motivi del soggiorno;

-       eventuale precedente permesso di soggiorno in originale, anche se scaduto;

-       documentazione che dimostri la continuità del soggiorno per 5 anni.

Tutta la documentazione deve essere prodotta in originale e in copia: la copia verrà trattenuta dall'ufficio, mentre l'originale verrà restituito all'interessato.

 

Informazioni

Termini di conclusione:

L’attestazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e di tutta la documentazione atta a giustificare e comprovare la regolarità e continuità del soggiorno per 5 anni.

Normativa di riferimento:

Circolare n. 19 del 6 aprile 2007; Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445

Mezzi e modalità di comunicazione esito finale:

Rilascio attestazione di iscrizione anagrafica; Rilascio della attestazione permanente; provvedimento di diniego in caso la domanda non venga accolta

Modalità di avvio:

Istanza di parte