Informazioni
Legge 182/2025
Istanza di parte
A chi è rivolto
Ai famigliari dei defunti
Descrizione
La cremazione
La cremazione e la dispersione delle ceneri sono annoverabili tra i diritti della personalità. Infatti, per poter accedervi è necessario che il deceduto abbia manifestato, in vita, la volontà di addivenire all’una o ad entrambe. Solo quando non sia stata lasciata una chiara volontà in tal senso, il diritto di occuparsi delle spoglie mortali si trasferisce ai familiari, a partire dal coniuge.
La cremazione di un cadavere, in mancanza di un atto scritto da parte del defunto (testamento anche olografo, iscrizione ad associazione di cremazione), può avvenire:
Per quanto riguarda l’affido delle ceneri, qualora tale volontà non fosse espressa in un atto scritto da parte del defunto, anche in questi casi è possibile ricorrere ad una dichiarazione nelle modalità prima riportate, che deve però essere sottoscritta dal coniuge/unito civilmente o del convivente di fatto quando il convivente deceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, e tutti i familiari più prossimi.
Per quanto riguarda la dispersione delle ceneri, questa potrà essere autorizzata solo in presenza di un atto scritto da parte del defunto o della dichiarazione da parte dei famigliari di conoscenza della volontà espressa in vita dal defunto.
Come fare
È necessario presentare apposita richiesta all'ufficio stato civile.
Cosa serve
Dichiarazione dei familiari
Dichiaranti la cremazione
Il coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto quando il convivente deceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, o, in sua mancanza, tutti i parenti più prossini di pari grado individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile
Dichiaranti dispersione o affido
E’ possibile dichiarare la volontà del defunto (dichiarazione sostitutiva d.P.R. 445/2000), che deve essere sottoscritta dal coniuge/unito civilmente o del convivente di fatto quando il convivente deceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, e da tutti i parenti più prossimi di pari grado.
La dichiarazione non può riguardare la dispersione se riguarda la sola volontà dei soli famigliari e non la volontà espressa in vita dal defunto.
Conseguenze della sottoscrizione
La dichiarazione relativa alle volontà espressa in vita dal defunto è vincolante e non può essere modificata con un atto successivo, in quanto i dichiaranti sono soggetti a quanto previsto dall’art.76 del d.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
In questi casi può essere rivolta una richiesta al Giudice, affinchè possa emettere un provvedimento di diversa destinazione delle ceneri.
Destinazione delle ceneri a seguito di cremazione
L'autorizzazione al trasporto delle ceneri è rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso o dove è sepolto il defunto.
Se riportate in un atto testamentario del defunto, o se via sia una dichiarazione di conoscenza della volontà del defunto da parte del coniuge e/o dei famigliari, le ceneri possono avere la seguente destinazione:
L'affido o la dispersione possono essere autorizzati con le seguenti modalità:
Cosa si ottiene
L'autorizzazione alla cremazione, dispersione o affido delle ceneri, di cadavere o di resto mortale.
Tempi e scadenze
La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'ufficio, e in ogni caso, per i funerali, sarà tenuto conto della data fissata per il rito funebre, anche se si rammenta che questo non potrà essere celebrato fino a quando non saranno state rilasciate tutte le necessarie autorizzazioni.
Quanto costa
L’art. 36 della Legge 02/12/2025 n. 182, in vigore dal 18 dicembre 2025, ha previsto l’esenzione dall’imposta di bollo per le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione, l’affido e la dispersione delle ceneri.
Vincoli
Per ottenere l'autorizzazione alla cremazione, dispersione o affido, è necessario che siano presentate tutte le firme dei famigliari del defunto previste dalla normativa.
La firma dei famigliari sottoposti a tutela, sono eseguite dal tutore (per i minori di età firma il genitore o il tutore), mentre per i famigliari per i quali esista un amministratore di sostegno, questi può firmare la dichiarazione solo nel caso in cui il giudice abbia espressamente previsto tale possibilità.
Nel caso in cui non sia possibile, per qualsiasi motivo, raccoglie le firme di tutti i famigliari, è possibile fare istanza al giudice tutelare ai sensi dell'art.700 del codice di procedura civile
Si rammenta che la dispersione è possibile solo nel caso vi fosse la volontà da parte del defunto, espressa con atto testamentario o su dichiarazione dei famigliari (parere del Consiglio di Stato n.855 del 5/08/2025).
Casi particolari
Non è consentita la dispersione delle ceneri in giardini pubblici comunali, nelle aree verdi di pertinenza di edifici pubblici e sulla pubblica via.