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Cos'è l'accesso civico
L'accesso civico è un diritto introdotto dall'art. 5 del d.lgs. 33/2013, aggiornato con la circolare n.2 del 30 maggio del 2017 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione ”Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”, che consente a chiunque - senza indicare motivazioni né sostenere costi - di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati per i quali la legge prevede la pubblicazione.
Come esercitare l'accesso civico
La richiesta di accesso civico va presentata in carta libera (allegando copia della carta d’identità in corso di validità) al Comune di Castro – Via Giacomo Matteotti, 45 – 24063 Castro (BG) alla c.a. del responsabile della trasparenza Dott. Fabrizio Andrea Orizio – tel.035/960666
–mail: info@comune.castro.bg.it
– pec: comune.castro@pec.regione.lombardia.it
Nome che regolano l'accesso civico:
- La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita
- L'amministrazione, entro trenta giorni dalla richiesta, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto
- Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già' pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo
articolo, provvede ai sensi del comma 3.
La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, di modifica del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. E.
Il decreto ha introdotto l’istituto dell’accesso civico “generalizzato”, che attribuisce a “chiunque” il “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (…), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis” (art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013). Dal 23 dicembre 2016, chiunque può far valere questo diritto nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati all’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013.
Con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) ha adottato, ai sensi dell’art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico”.
I dati personali forniti con la richiesta sono trattati ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 – General Data Protection Regulation, il nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione di dati personali in vigore dal 25 maggio 2018.