Informazioni generali sull'accesso civico generalizzato
L'accesso civico è un diritto introdotto dall'art. 5 del d.lgs. 33/2013, aggiornato con la circolare n.2 del 30 maggio del 2017 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione ”Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”, che consente a chiunque - senza indicare motivazioni né sostenere costi - di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati per i quali la legge prevede la pubblicazione.
L’accesso civico generalizzato (FOIA, Freedom of Information Act), introdotto con d.lgs. n. 97 del 2016, di modifica del d.lgs. n. 33 del 2013, garantisce a chiunque il diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (e dai soggetti indicati all’art. 2-bis del decreto), ulteriori rispetto a quelli soggetti all’obbligo di pubblicazione nel rispetto delle ipotesi di esclusione e/o limitazione di cui all’art. 5-bis.
La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'ente per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali.
L’ente è tenuto a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni, termine sospeso fino al pronunciamento degli eventuali controinteressati, che hanno tempo dieci giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'ente per esprimersi.
Si avvisa inoltre che, in presenza di opposizione da parte dei controinteressati, i documenti per i quali è richiesto l’accesso potranno essere forniti decorsi almeno quindici giorni dalla ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'ente di approvazione dell’accesso.
In caso di accoglimento, l’ente allega alla risposta i dati e i documenti richiesti.
Il richiedente, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale (TAR) ai sensi dell’ art. 116 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010).
15/05/2018
14/04/2023